Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai titolari di attività commerciali al dettaglio per il settore alimentare.
Descrizione
I titolari di attività commerciali al dettaglio per il settore alimentare (in sede fissa, quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, su aree pubbliche mediante posteggio, con esclusione della forma itinerante), che intendono porre in vendita funghi spontanei freschi e/o secchi sfusi devono presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l’attività. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti, riconosciuti idonei dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, all’identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. Alla vendita di tali prodotti può essere adibito un preposto in possesso dell’idoneità (art. 15 comma 2 della L.R.E.R. 2 aprile 1996, n. 6 e successive modificazioni). La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 ed iscritti nell’apposito registro nazionale o regionale. Anche in tal caso occorre presentare la SCIA, ma non è richiesto da parte del titolare / incaricato alla vendita il possesso dell’attestato di idoneità alla vendita ai sensi dell’art. 15, comma 1/ter della L.R.E.R. 6/1996 e s.m.i.
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato. La SCIA deve essere presentata nel caso di avvio di attività per la vendita di funghi freschi e/o secchi sfusi e deve essere ripresentata nei casi di trasferimento in altri locali (commercio al dettaglio in sede fissa) e/o di variazioni di titolarità (subingresso / modifica ragione sociale / rappresentante legale), fatti salvi gli adempimenti amministrativi connessi e previsti dalla specifica normativa di settore vigente.
Come fare
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.
Tempi e scadenze
SCIA ad efficacia immediata.
Nei 60 giorni successivi al deposito, l’ufficio competente verifica la sussistenza dei requisiti morali (e professionali), nonché del rispetto dei requisiti relativi ai locali, dichiarati dall’interessato.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 17:17