Materie del servizio
A chi è rivolto
Essere in possesso dei requisiti morali e professionali, da autocertificare al momento della presentazione della domanda, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., i requisiti morali sono autocertificati da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. L’attività deve svolgersi congiuntamente all’attività principale che deve essere regolarmente autorizzata. I locali devono mantenere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92 s.m.i.. I locali devono rispettare i requisiti previsti dai Regolamenti locali di polizia urbana; di polizia annonaria e igienico sanitaria; i Regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e sulla destinazione d’uso nonché rispetto della normativa acustica; possesso di atto di compravendita o di affittanza d’azienda.
Descrizione
Subingresso in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 4 comma 5 della l.r. 14/2003. Il procedimento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonchè in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione carburanti e l’autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la
vendita di carburanti;
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 10;
i) al domicilio del consumatore.
I requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione sono previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.: i requisiti professionali devono essere posseduti, nel caso di ditta individuale, dal titolare; nel caso di società, associazione od organismi collettivi, dal legale rappresentante o da altra persona delegata all’attività di somministrazione. Le autorizzazioni per l’attività di somministrazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche norme di settore, abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e
immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo; abilitano altresì all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d’ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. Abilitano inoltre l’installazione ed effettuazione dei giochi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 s.m.i.) nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003 s.m.i.. Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, questi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito con ordinanza dal Comune, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e sindacali più rappresentative a livello provinciale. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l’orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Come fare
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.
Tempi e scadenze
Efficacia immediata dalla presentazione della SCIA.
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Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:08