Materie del servizio
A chi è rivolto
Essere in possesso dei requisiti morali e professionali, da autocertificare al momento della presentazione della domanda, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., i requisiti morali sono autocertificati da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. I locali devono mantenere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92 s.m.i.
Descrizione
Subingresso in pubblico esercizio.
S’intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine. La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato tale attività attraverso la L.R. n. 14/2003 s.m.i. che ha previsto un'unica tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione a cui è riconosciuta la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione hanno natura personale e vengono rilasciate nel rispetto del Regolamento comunale, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/201 s.m.i.. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione decadono qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure il titolare non risulti più in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n.14/2003 s.m.i.. Tutti i titolari devono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità. I requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione sono previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.: i requisiti professionali devono essere posseduti, nel caso di ditta individuale, dal titolare; nel caso di società, associazione od organismi collettivi, dal legale rappresentante o da altra persona delegata all’attività di somministrazione. Le autorizzazioni per l’attività di somministrazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche norme di settore, abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo; abilitano altresì all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d’ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. Abilitano inoltre l’installazione ed effettuazione dei giochi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 s.m.i.) nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003 s.m.i.. Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, questi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito con ordinanza dal Comune, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e sindacali più rappresentative a livello provinciale. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l’orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Come fare
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.
Tempi e scadenze
Efficacia immediata dalla presentazione della SCIA.
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Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:07