Materie del servizio
A chi è rivolto
Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto della Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65 s.m.i., artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S s.m.i..
- L'attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e di prevenzione incendi.
Descrizione
Sono strutture ricettive extralberghiere:
-Le case per ferie;
-Gli ostelli;
-I rifugi alpini;
-I rifugi escursionistici;
-Gli affittacamere;
-Le case e appartamenti per vacanza.
Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani e gestite, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri
operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro; possono, inoltre, essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienicoedilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".
Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.
Nelle strutture extralberghiere, ad eccezione delle case ed appartamenti per vacanze, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può, inoltre, essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. All'esterno dell'attività dovranno essere esposti, in modo ben visibile, i marchi identificativi dell'attività come definiti dalla Regione Emilia-Romagna.
ULTERIORI ADEMPIMENTI PRIMA DELL’APERTURA
Il titolare/legale rappresentante, prima dell’apertura dell’esercizio al pubblico, deve procedere alla registrazione della nuova struttura ricettiva nell’anagrafica della Provincia di Reggio Emilia. In tale occasione il titolare deve compilare il Modulo “ Apertura nuova struttura” con il quale dichiara anche i prezzi che intende applicare nella struttura ricettiva. I prezzi comunicati alla Provincia dovranno essere esposti in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il prezzo dei servizi di pernottamento dovrà essere riportato anche su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al
pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite. (Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16, art. 32 e 33). Per la compilazione della tabella e del cartellino prezzi il Titolare dovrà utilizzare i moduli predisposti dalla Provincia,
Adempimenti successivi
Prezzi
Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare comunica alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo e provvede ad esporre tali prezzi nella struttura con le modalità sopra indicate. La comunicazione dei prezzi va effettuata ogni anno anche in caso non vi sia variazione. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell’anno
precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).
Statistica
Il titolare è tenuto a comunicare, mensilmente, alla Provincia, i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall’ISTAT e comunicate dall’Ufficio Turismo della Provincia di Reggio Emilia all’atto della registrazione della nuova struttura nell’anagrafica provinciale
Variazioni
È obbligatorio comunicare la variazione di qualsiasi elemento o la cessazione dell’attività sia al Comune che al Servizio Turismo della Provincia con una autocertificazione
Come fare
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.
Tempi e scadenze
Inizio immediato dell’attività.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:51