Materie del servizio
A chi è rivolto
Sono necessari i seguenti requisiti:
Morali di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (antimafia).da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Professionali di cui all’articolo 5 commi 3 e 4 della LRER n.5/2005 e s.m.i.: essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dalle Province; Il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento alla persona responsabile dell’assistenza degli animali presso la struttura.
Oggettivi: Che i locali della sede sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie nonché rispettano le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie previste dall’Allegato A “Modalità di protezione e tutela degli animali da compagnia, condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali e animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel commercio e nell’allevamento” della deliberazione di Giunta Regionale n.394/2006 e s.m.i.;
Descrizione
Per "strutture connesse al commercio di animali da compagnia" si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
Per “allevamento di cani e gatti” si intende, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R.E.R. n.5/2005 e s.m.i.., la detenzione di cani e gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per “attività di allevamento” si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della L.R.E.R. n.5/2005, è obbligatoria presso la struttura una persona responsabile dell’assistenza sugli animali in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale. Nel caso in cui si intenda esercitare anche il commercio di prodotti e accessori per animali, dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) per commercio al dettaglio in sede fissa di tali prodotti, ai sensi della normativa vigente in materia di commercio.
Come fare
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ad efficacia immediata (settore non alimentare), corredata da Procura speciale [per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario] allegati:
01) Accettazione di designazione di persona responsabile dell'assistenza degli animali [come da Quadro A parte integrante del modulo Scia]
02) Relazione tecnica descrittiva e dettagliata, in carta semplice e sottoscritta dal diretto interessato, in cui risultano indicati: tipologia dell'attività svolta, numero degli addetti con indicazione della competenza professionale, elenco completo di tutte le specie che possono essere ospitate presso la struttura ed il numero massimo di capi, procedure per pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei locali, degli arredi e dello strumentario
03) Planimetria quotata dei locali oggetto della Scia in scala 1:100, riportante le quote della superficie dei singoli locali, i rapporti aeranti ed illuminanti e le dimensioni dei box, le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione dell'utilizzo, degli arredi e delle attrezzature, sottoscritta da tecnico abilitato [
04) Dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e che costituisce certificato provvisorio di conformità / agibilità edilizia, come indicato dall'art. 22, punto 7 bis, della Legge Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e s.m.i. [qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso del CCEA o l'avvenuta presentazione in Comune della dichiarazione redatta ecc. di cui al punto 7 del modulo Scia]
05) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura [qualora non sia stata compilata la dichiarazione del possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura del paragrafo 7 del modulo Scia]
06) Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 D.P.R. n. 252/1998 relativa al possesso dei requisiti morali e copia fotostatica del documento d'identità di ogni firmatario [come da Quadro B parte integrante del modulo Scia - ogni amministratore o socio deve compilare il Quadro - da presentare quando trattasi di società, associazioni, organismi collettivi già
costituiti]
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.
Tempi e scadenze
SCIA ad efficacia immediata.
Nei 60 giorni successivi al deposito, l’ufficio competente verifica la sussistenza dei requisiti morali (e professionali), nonché del rispetto dei requisiti relativi ai locali, dichiarati dall’interessato.
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Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:14