Istruttore o direttore di tiro a segno

Servizio attivo

I Direttori e Istruttori di Tiro a segno delle sezioni dell'U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Per esercitare l’attività di direttore o istruttore di tiro è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
 La SCIA non può pertanto essere resa validamente da:
- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”. Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:
· società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
· società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
· società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione;
- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonchè i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;                                                                                                                                                                                                                                      - b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
- c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o iconsorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
· associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonchè i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
· società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
· società costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa; G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate. Occorre dimostrare il possesso di:
• Capacità tecnica di cui all'art. 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.mi.;
• Idoneità all'uso delle armi – porto d’armi. 

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Descrizione

I Direttori e Istruttori di Tiro a segno delle sezioni dell'U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento della capacità tecnica e, ovviamente, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9 della Legge 18 aprile 1975, n..110. L'istruttore di tiro si differenzia dal direttore per aver partecipato a corsi federali di tiro o per essere particolarmente esperto. Ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione ha validità triennale (3 anni computati secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno del rilascio dell'autorizzazione) e deve essere rinnovata persentando la domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

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Come fare

Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.

Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.

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Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.

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Tempi e scadenze

Efficacia immediata.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2025, 09:19

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