Installazione di giochi leciti

Servizio attivo

Installazione di apparecchi automatici da gioco.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Requisiti soggettivi
• possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931 s.m.i.;
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi
attestato di conformità alle norme vigenti rilasciato dal Ministero Economie e Finanze (AaMS) per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale; disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);  

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Descrizione

In ogni esercizio è possibile installare apparecchi automatici da gioco. Per quanto riguarda gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110 del TULPS s.m.i., nel rispetto dei limiti di cui al Decreto Direttoriale del 27.07.2011 che fissa un nuovo contingente numerico degli apparecchi installabili presso i pubblici esercizi.
Resta comunque in vigore, per gli altri aspetti, il Decreto Direttoriale del 27.10.2003. Con le novità introdotte dalla legge finanziaria nella gestione dei giochi, arriva anche un'importante e diversa formulazione dell’articolo 86 del TULPS N. 773/31 s.m.i.. Il comma 534 della Legge Finanziaria 2006, infatti sostituisce il terzo comma e l’articolo 86 del TULPS. Articolo 86 del Tulps Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a. per l’attività di produzione o di importazione;
b. per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c. per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Novità introdotte
La prima novità, introdotta dalla Legge Finanziaria 2006 consiste nella previsione di una licenza di polizia anche per l’attività di produzione e di importazione, che si affianca a quella già prevista per la distribuzione e la gestione di questi apparecchi da trattenimento.
La seconda novità non consiste nell’individuazione di una nuova licenza bensì, al contrario, nella previsione che la licenza non occorre per installare apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2, ovvero ai sensi dell’articolo 88.
La terza novità consiste nella possibilità di installare gli apparecchi di cui all’artcolo 110, comma 6, del TULPS anche in esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, previo rilascio della licenza (oggi SCIA) di cui all’articolo 86, comma 3, lettera c). Pertanto, la SCIA per gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 110, non è più necessaria per i pubblici esercizi (alberghi, bar, ristoranti e pizzerie) e circoli privati, in quanto già in possesso della licenza di cui all’articolo 86 del TULPS, ma solamente per gli altri esercizi.
Restano fermi i limiti quantitativi previsti degli apparecchi installabili negli esercizi pubblici in base al decreto direttoriale 27 luglio 2011 prot. n. 30011 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Rimane comunque in vigore il Decreto Direttoriale del 27.10.2003 In base al decreto citato, rimane l’obbligo di presentazione della SCIA per apparecchi per il gioco meccanico quali bigliardini, flipper, gioco elettronico delle freccette e simili, sempre per gli esercizi che non sono già in possesso della licenza ex art. 86 TULPS. 

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Come fare

Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.

Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.

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Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.

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Tempi e scadenze

Inizio immediato dell’attività.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2025, 09:14

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