Materie del servizio
A chi è rivolto
A chi esercita già l’attività di commercio su aree pubbliche. Nei termini del bando pubblicato per l’assegnazione di posteggi, la richiesta di autorizzazione in marca da bollo con i relativi allegati, deve essere inviata telematicamente tramite il portale regionale Suaper.
Descrizione
Per commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggio presso i mercati settimanali o le fiere, s’intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, mediante l’utilizzo di posteggi, individuati per il periodo di durata del mercato o della fiera, dati in concessione.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, alla partecipazione alla spunta nei mercati nell’ambito regionale, alla partecipazione alle fiere in tutta Italia. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e previa pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna. Successivamente il Comune pubblica il bando con le modalità di assegnazione dei posteggi. L’autorizzazione viene rilasciata a seguito di partecipazione al bando, sulla base dei criteri in esso descritti e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i..
Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, potrà avvenire previa presentazione della notifica santaria da inoltrare tramite il portale regionale SUAPER, solo per le attività nel settore alimentare.
Come fare
Se si esercita già l’attività di commercio su aree pubbliche occorre essere iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i., da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo.
Essere in regola con la posizione contributiva (regolarità DURC) ai sensi della L.R. 1/11 s.m.i..
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Cosa si ottiene
L’autorizzazione viene rilasciata a seguito di partecipazione al bando, sulla base dei criteri in esso descritti e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i.
Tempi e scadenze
60 giorni per il rilascio dalla data di presentazione della domanda.
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Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 17:42