Materie del servizio
A chi è rivolto
- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale ove si svolge l’attività;
- Essere iscritto/annotato all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale di cui all’art. 3 L. 174/2005 come specificato dalla Delibera di giunta Regionale n. 1566 del 29/10/2012, la qualificazione professionale deve essere posseduta:
a) in caso di impresa individuale: dal titolare, se l'impresa è artigiana; dal Direttore tecnico, nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all'attività;
c) in caso di impresa societaria diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico. - I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale di igiene e dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore-piercing.
- Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i., da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Dal 14 settembre 2012, in base al D.Lgs. 147/2012 (artt. 15 e 16), le Camere di Commercio non rilasciano più le qualifiche professionali per acconciatori ed estetisti. I soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale. Ai fini del riconoscimento della qualifica di acconciatore è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di seguito elencati:
a) frequenza di un apposito corso di qualificazione della durata di 2 anni seguito da un corso di specializzazione, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatore, da effettuarsi nell’arco di due anni e superamento di un apposito esame teorico-pratico.
b) Titolarità di un esercizio di barbiere iscritto all'albo delle imprese artigiane e frequenza di un apposito corso di riqualificazione.
c) Esperienza professionale conseguita presso imprese di acconciatura in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore o socio partecipante al lavoro con un periodo lavorativo a tempo pieno di tre anni, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica Il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato. Il corso di formazione teorica di cui sopra può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. Il periodo lavorativo, se esperito presso imprese esercenti attività di Barbiere, dovrà essere seguito da un corso di riqualificazione professionale previsto dall’art. 6 della L.R. 174/05. I corsi devono essere seguiti presso scuole riconosciute dalla Regione/Provincia.
Descrizione
Per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, s’intende l'esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. È compreso nell’attività di acconciatore lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia. I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento comunale di igiene e dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore-piercing.
L'attività di acconciatore può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore-piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Non è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica.
Come fare
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.
Tempi e scadenze
SCIA ad efficacia immediata.
Nei 60 giorni successivi al deposito, l’ufficio competente verifica la sussistenza dei requisiti morali (e professionali), nonché del rispetto dei requisiti relativi ai locali, dichiarati dall’interessato.
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Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:17