Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)
• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento;
• Essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.;
Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)
• fatte salve le disposizioni del d.lgs. 2003, n. 259 s.m.i. (codice delle comunicazioni elettroniche), i locali devono rispettare le norme urbanistiche, di destinazione d’uso dei locali, essere in possesso del certificato di conformità edilizia e agibilità, nonché le norme di sicurezza e di prevenzione incendi Le attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e
bevande, se svolte in maniera complementare rispetto al centro di telefonia, possono esercitarsi nel rispetto dei requisiti normativi previsti, nel medesimo locale o in uno comunicante, limitatamente alle zone di sosta, nel rispetto delle vie di esodo. L’attività di manipolazione di alimenti e bevande dovrà avvenire in un locale/zona separata.
Descrizione
Il centro di telefonia, o “phone center e/o internet point”, è un esercizio aperto al pubblico che fornisce, anche in abbinamento ad altre attività, servizi telefonici e telematici, mettendo a disposizione apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici. La Legge Regionale Emilia-Romagna del 21 maggio 2007, n. 6 - “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale", che disciplina la materia a livello regionale, stabilisce che ai centri di telefonia si applicano le disposizioni sulle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, contenute nel D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i.. Il soggetto interessato ad attivare un centro di telefonia deve presentare al Comune, competente per territorio, una SCIA, se la superficie di vendita corrisponde a un esercizio di vicinato secondo i parametri del D.lgs 114/98 s.m.i. oppure una domanda di autorizzazione, se la superficie di vendita corrisponde a una media struttura di vendita. Per l’esercizio dell’attività l’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche), prescrive altresì l’adempimento di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Ministero per lo Sviluppo Economico, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. La segnalazione di inizio attività deve essere conforme al modello allegato al D.Lgs. 259/2003 s.m.i. (allegato 9) e dà luogo a una autorizzazione generale alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Ricevuta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 . La segnalazione di inizio attività di cui all’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. non è necessaria per le imprese che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di rete come attività collaterale o accessoria ad altra attività principale (alberghi, pizzerie, tabaccherie, etc.) secondo quanto stabilito dalla Delibera dell’Autorità n. 102/2003/CONS del 15 aprile 2003. La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta chiusura. La L.R. n. 6/2007 non si applica:
1. Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che mettono a disposizione dei clienti un solo terminale;
2. Alle biblioteche e scuole;
3. Alle strutture ricettive;
4. Alle tabaccherie;
Dal 1 gennaio 2012, per l’esercizio dell’attività di phone center e/o internet point non è più richiesta la licenza del Questore, prevista in origine dal D.L. 144/2005, convertito nella Legge 155/2005 “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”. I titolari o gestori dell’attività non sono inoltre più obbligati a monitorare le operazioni degli utenti e a archiviare i loro dati, come era previsto
in applicazione del DM 16 agosto 2005, non più in vigore. Dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL n. 201, convertito senza modificazioni dalla legge 214/2011, anche i centri di telefonia, come tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, non sono più tenuti al rispetto degli orari imposti di apertura e di chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio. L'orario di effettiva apertura e chiusura del centro di telefonia deve essere reso noto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. I Prezzi devono essere indicati in modo chiaro, ben leggibile e in lingua italiana. I prezzi devono inoltre essere pubblicizzati mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Come fare
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.
Tempi e scadenze
Se SCIA inizio immediato dell’attività, se domanda di autorizzazione 60 giorni.
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2025, 09:18