Apertura agriturismo

Servizio attivo

Per “attività agrituristiche” si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Soggettivi:
- Morali di all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante, dell’eventuale preposto all’attività didattica (in caso di “fattoria didattica”), e di altre persone (amministratori e soci) indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i., in caso di società;
- non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali ovvero di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate;
- iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo singolo/associato, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile;
- Possesso della certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola rilasciata dalla Provincia di Parma / Regione Emilia-Romagna.

Professionali:
- iscrizione nell’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna di cui al Regolamento Regionale n. 17/2003;
- iscrizione all’Elenco Provinciale / Regionale degli “operatori agrituristici” (artt. 8 e 30 L.R. n. 4/2009 e s.m.i. e artt. 6 e 7 D.G.R.E.R. n. 987/2011), da parte di:
- in caso di ditta individuale, l’imprenditore agricolo;
- in caso di società, un socio (per le società in nome collettivo), un socio accomandatario (per le società in accomandita semplice), un amministratore o socio cooperatore (per le società di capitali o di società cooperative) o un dipendente con contratto di lavoro subordinato, iscritto alle corrispondenti gestioni previdenziali e assistenziali;
- Possesso della certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola rilasciata dalla Provincia di Parma / Regione Emilia-Romagna.

Oggettivi (locali)
- Rispetto delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendi.  

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Descrizione

Per “attività agrituristiche” si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, anche in forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura. (art. 3 L.R. n. 4/2009 e s.m.i. – Titolo I).
Rientrano nell’agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla normativa regionale le seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a) dare ospitalità in alloggi e/o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
La connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro. La Regione Emilia Romagna ha disciplinato con la L.R.E.R. 31 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni l’attività agrituristica e la multifunzionalità delle aziende agricole ed ha approvato i criteri ed i requisiti necessari per l’esercizio dell’ attività agrituristica con Deliberazione di Giunta Regionale 11 luglio 2011, n. 987.
Le aziende agrituristiche possono offrire “ospitalità” nel limite di 12 camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività agrituristica, anche in appartamenti indipendenti, per mediamente non più di 3 posti letto per singola camera, e di 8 piazzole attrezzate e prive di strutture fisse in spazi aperti. Tali limiti sono elevabili a 18 camere e 15 piazzole nelle zone di prevalente interesse agrituristico (aree dei parchi nazionali, aree protette e siti della Rete Natura 2000, territori delle Comunità montane e delle Unioni dei Comuni Montani), ai sensi della D.G.R.E.R. n. 987/2011 (art. 8).
Inoltre, l’azienda agrituristica, che ha aderito ininterrottamente per almeno 3 anni ad un Club di eccellenza riconosciuto dalla Regione, di cui all’art. 17 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i., può chiedere l’ampliamento dell’attività di ospitalità nella misura massima di 5 camere e 15 posti letto. I “Club di eccellenza” sono costituiti da almeno 10 imprese agrituristiche e sono finalizzati a migliorare l’offerta agrituristica in un’ottica di specializzazione e di valorizzazione dei servizi e dei prodotti offerti (art. 17 L.R. n. 4/2009 e s.m.i.). Tali club, una volta costituiti, devono presentare domanda di  iconoscimento
alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della D.G.R.E.R. n. 987/2011 (art. 20).
Per le aziende agrituristiche con servizio di “ospitalità” sussiste l’obbligo della classificazione (art. 15 L.R. n. 4/2009 e s.m.i.) che serve a rappresentare in un unico sistema di requisiti, i servizi erogati alla clientela secondo standard nazionali. Le categorie di classificazione sono 5 e sono rappresentate con il simbolo identificativo dei “girasoli” (D.G.R.E.R. 06 agosto 2015, n. 1185). Le aziende agrituristiche possono “somministrare pasti e bevande” nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali utilizzati per la preparazione e la somministrazione degli alimenti (Notifica sanitaria ai sensi Reg. CE 852/2004) e comunque per un volume non superiore alla media di 50 pasti giornalieri su base mensile. Tale limite è elevabile di ulteriori 2 pasti per ogni camera o piazzola, ai sensi della D.G.R.E.R. n. 987/2011 (art. 9). Per esercitare l’attività agrituristica, gli imprenditori agricoli devono preventivamente richiedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività, la relativa certificazione, nonché l’iscrizione nell’elenco provinciale / regionale suddiviso nella Sezione degli “operatori agrituristici” e nella Sezione degli “operatori
di fattoria didattica” (art. 30 L.R. n. 4/2009 e s.m.i. - artt. 6 e 7 della D.G.R.E.R. n. 987/2011).
Tutte le aziende agrituristiche devono esporre all’ingresso dell’azienda il cartello con il marcio identificativo a livello nazionale “Agriturismo Italia”, di cui alla precitata D.G.R.E.R. n. 1185/2015, ed adottare la segnaletica stradale in conformità al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 

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Come fare

Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.

Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.

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Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.

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Tempi e scadenze

Inizio immediato dell’attività.

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Canale digitale:

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Condizioni di servizio

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Contatti

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:42

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