Attività di facchinaggio

Servizio attivo

Sono considerate attività di facchinaggio quelle attività svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Requisiti soggettivi
• essere iscritti nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane;
• essere in possesso dei requisiti di onorabilità elencati nell’art. 7 del D.M. n. 221/2003(1). Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore preposti all’esercizio di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per ogni tipo di società comprese le cooperative;
• essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 36 della L.R. 18/2016.

Requisiti di onorabilità:

  1. I requisiti di onorabilità sono:
    a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
    b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
    c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
    d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
    e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
    f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
  2. 2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:
    a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
    b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società
    in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
  3. 3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di godono dei requisiti suddetti. 
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Descrizione

Sono considerate attività di facchinaggio quelle attività svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali;
b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Non rientrano nella disciplina dell’attività di facchinaggio,(L. 57/2001 e DM 221/2003) i pesatori pubblici (di cui all’art. 32 R.D. 20/09/34 e D.M. 11/7/83) e il facchino non imprenditore che è soggetto alla disciplina del D.P.R. 342/1994. Secondo il DM 221/2003, tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di 3 anni, ma non meno di 2 anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro;

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Come fare

Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, contenente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione governativa.

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Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.

Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.

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Cosa si ottiene

Deve essere presentata domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, possedendone i requisiti, presso la Camera di Commercio, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, contenente le autocertificazioni sul possesso dei requisiti e con allegate le documentazioni comprovanti il versamento dei diritti camerali e della tassa di concessione
governativa. 

 

 

 

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Tempi e scadenze

L'inizio dell'attività è immediata.

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:44

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