Vendita diretta al dettaglio da parte di produttori agricoli

Servizio attivo

Inizio nuova attività di vendita diretta al dettaglio da parte di produttori agricoli

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

-Possesso dei requisiti morali di cui previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i. da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
-iscrizione dell’imprenditore agricolo (art. 2135 del Codice Civile) al Registro Imprese della Camera di Commercio
-rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana e annonaria ed igienico-sanitaria. l’ammontare dei ricavi, derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende agricole, nell’anno solare precedente deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società.

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Descrizione

I produttori / imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile (sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 228 del 2001) ed iscritti nel Registro delle Imprese esercitano le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano e possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, ecc..
Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo Produttore /imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla forniture di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda. E’ consentita, inoltre, la vendita del latte vaccino crudo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. Le vendite di prodotti da parte dei produttori / imprenditori agricoli possono essere svolte: su aree pubbliche in forma itinerante, con posteggio nei mercati, attraverso sito web, in locali, mediante distributori automatici oppure su superfici all’aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola. L’inizio dell’attività, in caso di vendita di prodotti agricoli alimentari effettuata in locali o mediante distributori automatici ubicati all’esterno dell’ Azienda agricola, è subordinato presentazione di notifica sanitaria tramite il portale regionale Suaper. Tale presentazione può avvenire soltanto ad ultimazione dei lavori all’interno dei locali e/o allestimento dei distributori automatici, nel caso si utilizzino tali modalità di vendita, compreso l’allestimento di tutti gli arredi e l’installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività. Qualora la vendita venga esercitata su superfici all’aperto o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola, non è richiesta la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 

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Come fare

Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.

Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.

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Cosa serve

Presentazione della SCIA UNICA per avvio attività di vendita diretta al dettaglio da parte di prodotti agricoli, da inviare telematicamente tramite il portale

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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.

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Tempi e scadenze

Inizio immediato dell’attività.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:41

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