Materie del servizio
A chi è rivolto
Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società); I requisiti soggettivi indicati nella legge 7/2003 sono:
Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i. (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); tali requisiti devono essere posseduti dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
-Iscrizione del titolare al registro delle imprese;
-Godimento dei diritti civili e politici da parte del titolare, del rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè dell'eventuale direttore tecnico;
-Insussistenza, a carico del titolare, del rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè dell'eventuale direttore tecnico, delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 s.m.i. (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed assenza di procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
-Possesso, in capo al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè all'eventuale direttore tecnico, dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento (non esser stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo) previsti dal D. Lgs. 23/11/1991, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti professionali: il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia deve risultare in possesso dei seguenti condizioni:
-esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);
-aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.
-Il titolare o il legale rappresentante dell'attività, privo dei requisiti professionali per l'esercizio, deve nominare un altro soggetto qualificato, definito "direttore tecnico", in possesso dei requisiti morali e professionali.
-La nomina del direttore tecnico può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione. Il direttore tecnico ha l'obbligo di svolgere la sua attività con continuità ed esclusività.
DENOMINAZIONE DELL’AGENZIA
Si fa presente che la denominazione dell’Agenzia di viaggi e turismo non può far riferimento alla denominazione di comuni, isole o regioni italiane, né può essere uguale o simile a denominazioni adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione. E’ consigliabile quindi effettuare una preventiva verifica della denominazione, attraverso la consultazione del banca dati nazionale delle Agenzie di viaggi e turismo INFOTRAV.
Una volta scelta la denominazione da assegnare all’Agenzia, il modello "Richiesta Prenotazione Denominazione Agenzia di Viaggi e Turismo”, debitamente compilato, dovrà essere inviato al seguente indirizzo di PEC: Casalgrande@cert.provincia.re.it.
L’Ufficio provvederà, una volta verificata la disponibilità del nome, alla prenotazione sul sistema INFOTRAV e rilascerà un numero di prenotazione che dovrà poi essere riportato sul modello SCIA.
N.B.: La “Richiesta Prenotazione Denominazione Agenzia di Viaggi e Turismo” dovrà essere effettuata anche nel caso di cambio della denominazione dell’agenzia.
Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta):
-Locali idonei ai sensi della normativa vigente;
-Insegne visibili dell'attività dell'impresa.
Descrizione
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti svolte congiuntamente o disgiuntamente anche in via telematica se compatibile. Possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, anche le seguenti attività accessorie:
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;
k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
l ) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
Attività non soggette alla SCIA di Agenzia di Viaggio
Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, intermediario, venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. di settore i fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività. Nei casi suddetti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio.
Come fare
Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA e a pena di divieto di esercizio dell'attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).
Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.
Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.
Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.
Tempi e scadenze
Inizio immediato dell’attività.
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Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 18:49