Nuova Apertura – Trasferimento Di Sede – Ampliamento Esercizio Di Vicinato

Servizio attivo

Per esercizio di vicinato s’intende un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei Comuni con oltre 10.000 abitanti

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto alle imprese, ditte, società e associazioni che svolgono attività produttive e prestazioni di servizi sul territorio comunale e a proprietari di fabbricati o impianti che vengono o verranno usati per attività produttive.

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Descrizione

Per esercizio di vicinato s’intende un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei Comuni con oltre 10.000 abitanti; per le attività di vendita di piante, parti di piante, sementi, bulbi e rizomi, esclusi i fiori recisi e la vendita di preziosi, di cose antiche e di cose usate, esclusa la vendita di oggetti d'arte e opere dell'ingegno effettuata direttamente dall'artista che le ha realizzate, dovrà essere presentata, oltre alla richiesta di autorizzazione per la struttura commerciale di vendita, anche apposita istanza prevista dalle specifiche normative di settore;
negli esercizi commerciali si possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione e al Comune in cui ha sede l'esercizio. La vendita di tali prodotti è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Inoltre, ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Il Ministero della Salute ha emanato in data 3 ottobre 2006 la circolare n. 3 che fornisce indicazioni in merito ai prodotti vendibili, alla segnalazione di inizio attività da presentare, al reparto, all'insegna, alla pubblicità, alle modalità di vendita.

La tipologia di vendita è suddivisa in alimentare e non alimentare: per l'alimentare occorre assolvere a quanto prescritto dal Reg. CE 852/2044 e determina della regione E.R. n. 8667 del 06/06/2018.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2)del D.Lgs 114/98, sono escluse da questa tipologia le vendite di:
a) farmacie
b) generi di monopolio
c) ortofrutticoli
d) produttori agricoli
e) carburanti
f) artigiani
g) pescatori/cacciatori
h) opere del proprio ingegno
i) beni derivati da fallimento
l) fiere campionarie
m) enti pubblici

Occorre distinguere invece il commercio all'ingrosso dal commercio al dettaglio, tenendo in considerazione alcune prescrizioni. Innanzitutto, è vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio. Il divieto non si applica (come stabilito dalla L.R. n. 6/2007 s.m.i.) per la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il
commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
Inoltre, con deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 2008 sono state definite le modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio all'ingrosso e al dettaglio. In particolare, è stato stabilito che la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all'ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 5.000 mq. nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio. Anche in questo caso, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo da parte dell'operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate. La Regione Emilia-Romagna ha inoltre ulteriormente arricchito il regime giuridico di riferimento. Con la deliberazione n. 2164 del 2007, la Giunta regionale ha individuato i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in Comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva. Ha individuato altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione, possano prevedere deroghe all'obbligo di chiusura. E’ consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienicosanitarie Tale consumo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla circolare della Regione Emilia-Romagna n. 22530 del 2007 e dalla Circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3603/C del 28/09/2006. 

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Come fare

Una volta effettuato l'accesso con SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) il portale consente di accedere ai servizi online.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente dovrà selezionare il tipo di pratica, compilare con attenzione tutti i campi richiesti e allegare la documentazione necessaria specifica per l'attività. Questa può includere, ad esempio, planimetrie, certificazioni, dichiarazioni di conformità e studi di impatto ambientale.

Una volta inviata la pratica, il SUAP procederà con l'istruttoria della pratica, che può prevedere interazioni con altri enti o amministrazioni coinvolte nel procedimento. Il richiedente potrà monitorare lo stato della propria pratica direttamente dalla piattaforma e riceverà al proprio domicilio digitale le comunicazioni e gli aggiornamenti previsti fino alla conclusione dell'istruttoria. In caso di esito positivo, se necessario, il SUAP rilascerà le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.

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Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene, se necessaria, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività economica.

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Tempi e scadenze

SCIA ad efficacia immediata.
Nei 60 giorni successivi al deposito, l’ufficio competente verifica la sussistenza dei requisiti morali (e professionali), nonché del rispetto dei requisiti relativi ai locali, dichiarati dall’interessato.

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Canale digitale:

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Condizioni di servizio

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Contatti

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 17:08

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