Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai proprietari di cani (facoltativamente a quelli di gatti e furetti)
Descrizione
La registrazione dei cani nelle banche dati regionali, che confluiscono in quella nazionale, è un obbligo previsto dalla legge n. 281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
Tutti i possessori di cani devono segnalare:
1. il possesso;
2. il trasferimento;
3. la cessione;
4. la morte;
5. lo smarrimento e i ritrovamento.
Prima iscrizione
Chiunque acquista o viene in possesso di un cane deve iscriverlo presso l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione presso il comune di residenza o a un veterinario abilitato entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne viene in possesso.
Smarrimento e ritrovamento
Lo smarrimento o il ritrovamento di un cane deve essere segnalato dal proprietario entro 3 giorni.
Cessione, morte, trasferimento
I proprietari dei cani sono tenuti a segnalare, entro 15 giorni, la cessione o la morte dell’animale, o eventuali cambiamenti di residenza del proprietario.
Come fare
Le operazioni possono essere svolte allo sportello oppure via email.
Cosa serve
- Documento d'identità del proprietario
- In caso di cessione o acquisizione dichiarazione del passaggio di proprietà con documento d'identità del futuro o precedente proprietario
- In caso di prima registrazione il costo per l'acquisto del microchip è di 4 euro (lo stesso andrà fatto applicare da un veterinario)
Cosa si ottiene
Documento di registrazione o variazione all'anagrafe regionale degli animali d’affezione.
Tempi e scadenze
Le operazioni allo sportello vengono eseguite sul momento.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2024, 10:19