Superamento Barriere Architettoniche – Legge n.13/89 smi

Il Comune di Casalgrande, ai sensi della Legge n.13/89 smi, eroga contributi a fondo perduto, con fondi regionali, per opere direttamente finalizzate al superamento e/o alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.
Le domande di contributo debbono riguardare lavori ancora da eseguire. Il bando di raccolta delle domande scade il 1° marzo di ogni anno.

REQUISITI

Hanno diritto al contributo:
– i portatori di disabilità (menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità);
– colui che abbia in carico il portatore di disabilità;
– i condomini ove risiedono portatori di disabilità
Possono presentare la domanda soltanto:
– la persona con disabilità;
– chi esercita la tutela o la potestà o l’amministrazione di sostegno sulla persona con disabilità o tramite procura.

E’ possibile presentare domanda di contributo per i seguenti interventi:
– rampa di accesso all’immobile
– servo scala
– piattaforma o elevatore
– ascensore (installazione o adeguamento)
– ampliamento porte di ingresso
– adeguamento percorsi orizzontali condominiali
– installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici
– installazione meccanismi di apertura e chiusura porte.

L’avente diritto al contributo è colui che sopporta la spesa per l’intervento. Questi può essere:
– lo stesso portatore di disabilità, che ha presentato la domanda (se sopporta lui la spesa)
– un soggetto diverso (ad esempio: chi ha in carico il portatore di disabilità, il condominio, il proprietario dell’immobile ove risiede il portatore di disabilità). Questi            sottoscrive la domanda per conferma e adesione.

COME FUNZIONA
Le domande si presentano, su appuntamento, presso l’Ufficio Tecnico Settore “Pianificazione Territoriale”.
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio lavori.
Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno.
La Regione Emilia Romagna  con il D.G.R. n.171/2014 ha introdotto alcune significative novità in tema di domande abbattimento barriere Legge 13/89. Dal 3 marzo 2014, facendo domanda (con un unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie:
  • la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali. Si ricorda tuttavia che lo Stato non ha più finanziato questa legge dal 2004) che segue le regole già in atto dal 1989;
  • la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla Legge 13/89, la formulazione della graduatoria sarà determinata dall’ISEE* del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data di presentazione della domanda.
Inoltre si prevede la possibilità che una quota maggioritaria di finanziamenti stanziata sia utilizzata per le domande di invalidi totali e una quota minoritaria per le domande di invalidi parziali.

Per chi ha già presentato domanda prima del 3 marzo 2014, non è possibile, sullo stesso oggetto, ripresentare altra domanda valevole anche per la graduatoria regionale

La domanda deve contenere:
– indicazione dell’intervento volto all’abbattimento delle barriere architettoniche;
– indicazione della spesa presunta, derivante non necessariamente da un preventivo formale redatto da tecnico o esperto della materia;
– indicazione del valore ISEE* del nucleo familiare dell’invalido, se la domanda riguarda il fondo regionale.

Alla domanda devono sempre essere allegati:

  • certificato medico, in carta libera attestante l’handicap;
  • certificato A.S.L. o altra commissione pubblica (anche in copia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
  • preventivo di spesa;
  • copia semplice di un documento di identità in corso di validità della persona richiedente nonché dell’avente diritto al contributo;
  • fotocopia del verbale di assemblea condominiale di approvazione dei lavori inerenti la richiesta di contributo  (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
  • consenso scritto, in carta semplice, del proprietario  dell’immobile (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate entro il 1 marzo di ogni anno.

TERMINI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Fondo statale

L’amministrazione comunale, dopo l’accertamento sull’ammissibilità della domanda, entro il 31 marzo di ogni anno approva, con determinazione dirigenziale una graduatoria, con le domande presentate e in attesa di contributo.
Appena lo Stato assegna le somme, il Comune, con provvedimento dirigenziale, dispone l’accertamento, l’impegno di spesa e la liquidazione a chi ha diritto al contributo. Solo alla data di esecutività di questo provvedimento dirigenziale matura il diritto al contributo.
Le domande non soddisfatte nell’anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.
Fondo regionale
L’amministrazione comunale, dopo l’accertamento sull’ammissibilità della domanda, entro il 31 marzo di ogni anno approva, con determinazione dirigenziale, una graduatoria, con le domande presentate e in attesa di contributo e la trasmette alla Regione.
Nella graduatoria avranno la precedenza gli invalidi totali sugli invalidi parziali, con la creazione di due graduatorie distinte.
All’interno delle due graduatorie, le domande sono collocate in ordine di valore ISEE* del nucleo familiare di cui fa parte la persona con disabilità.
Appena la Regione assegna le somme, il Comune, con provvedimento dirigenziale, dispone l’accertamento, l’impegno di spesa e la liquidazione a chi ha diritto al contributo. Solo alla data di esecutività di questo provvedimento dirigenziale, matura il diritto al contributo.
Le domande non soddisfatte nell’anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

CHI CONTATTARE
Per informazioni e appuntamenti è possibile rivolgersi a:
Ufficio Tecnico: Arch. Roberta Ghirardini
tel. diretto: 0522-998573  E-mail

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Legge n.13/89
– D.M. n.236/89
– L.R. n.24/2013
– D.G.R. n.171/2014

MODULISTICA:  Superamento barriere architettoniche – (Allegato A)

 


* Cosa è la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (ISE/ISEE)? È una dichiarazione sulla situazione economica del proprio nucleo familiare che comprende vari dati tra cui, ad esempio, i redditi e i risparmi bancari di ogni componente il nucleo, se avete la casa di proprietà o pagate l’affitto, etc..  Si può fare questa dichiarazione gratuitamente presso i CAF (Centro di assistenza fiscale). Il CAF poi rielabora i dati dichiarati e calcola il cosiddetto “ Indicatore della Situazione Economica (ISE e ISEE)”, che è un indice che misura in sintesi la “ricchezza” della famiglia.