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Ravvedimento operoso

Servizio attivo

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare i versamenti di imposte omessi, insufficienti o tardivi pagando sanzioni ridotte.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Cittadini interessati.

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Descrizione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute in relazione ai tributi locali (IMU, TARES, TARI, TASI).

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

È possibile ravvedere la propria posizione con il pagamento delle sanzioni ridotte solo qualora il Comune non abbia nel frattempo già constatato la violazione e comunque non abbia iniziato accessi ispezioni o verifiche amministrative tramite l'Ufficio Tributi.

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Come fare

Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, al quale si rimanda per l’individuazione delle specifiche fattispecie per le quali è applicabile il ravvedimento operoso nonché alla corrispondente riduzione delle sanzioni.

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Cosa serve

1) Occorre calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa.

2) Calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa, come definita dalla normativa;

3) Calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente: 

  • + 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
  • + 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
  • + 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
  • + 5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
  • + 2,50% annuo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
  • + 2% annuo dal 01/01/2025 al 31/12/2025; 
  • + 1,6% annuo dal 01/01/2026.

4) Dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. È molto importante indicare correttamente il codice catastale del Comune: il codice catastale del Comune di Casalgrande è B893. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

Si precisa che qualora la regolarizzazione riguardi più annualità d’imposta, dovranno essere compilati sul modello F24 tanti righi quante sono le annualità e/o le rate cui si riferisce il versamento, indicando l’ammontare di imposta+sanzioni+interessi dovuta per quella specifica annualità o per quella specifica rata (acconto o saldo).
Non è corretto, quindi, compilare un unico rigo nel quale viene riportata l’intera somma arretrata da versare.

L’Ufficio non effettua un servizio di calcolo per i contribuenti in quanto le relative somme sarebbero gravate dalle sanzioni integrali e non vi sarebbe possibilità di applicare le sanzioni ridotte.

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Cosa si ottiene

Il contribuente che ha regolarizzato l’inadempimento fiscale attraverso il Ravvedimento Operoso, conserverà la ricevuta del versamento eseguito, nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata salvo la presentazione della dichiarazione IMU nei casi previsti dalla normativa vigente.

A seguito della regolarizzazione (tramite versamento di imposta + sanzioni ridotte + interessi) il contribuente ottiene automaticamente la regolarizzazione della sua posizione fiscale, salvo nel caso in cui i conteggi non siano stati effettuati nel modo corretto e conforme alla normativa. In quest’ultimo caso, le somme versate verranno utilizzate dall’Ufficio e scontate da eventuali maggiori somme dovute per medesima annualità d’imposta.

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Tempi e scadenze

Tempi e scadenze stabiliti per legge.

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Costi

Il servizio non prevede costi aggiutivi per il cittadino.

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Contatti Utili

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Unità organizzativa Responsabile

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Documenti

Ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2026, 15:26

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