Materie del servizio
A chi è rivolto
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale che siano:
- residenti nel Comune di Casalgrande, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
La convivenza di fatto riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia,pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE.
Come fare
La dichiarazione opportunamente compilata e sottoscritta da entrambi gli interessati, nonchè completa delle firme autografe dei richiedenti, con allegate le copie dei documenti di identità, può essere presentata nelle seguenti modalità:
- via e-mail anagrafe@comune.casalgrande.re.it
- consegnata personalmente allo sportello, previo appuntamento
Cosa serve
- Modulo compilato e firmato da entrambi i richiedenti: Dichiarazione costituzione convivenza di fatto
- Documento d’identità di entrambi gli interessati
Cosa si ottiene
Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto
Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.
Diritti all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
È esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Tempi e scadenze
La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro 45 giorni dalla richiesta, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di rigetto, la convivenza di fatto si considererà confermata.
Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Casalgrande, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla dichiarazione di cambio residenza secondo le modalità già previste per tali procedure.
Casi particolari
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
• d’ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Procedure collegate all'esito
Certificazione
Su richiesta è possibile rilasciare certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
Costi
Il servizio (costituzione nonchè registrazione della dichiarazione convivenza di fatto) non prevede costi per il cittadino.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
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Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025, 18:22