Materie del servizio
A chi è rivolto
Cittadini e imprese tenuti a versare la tassa rifiuti.
Descrizione
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013].
Come fare
Obbligo dichiarativo
Si informa che chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani è soggetto alla TARI (Tassa sui rifiuti). La dichiarazione d'inizio del possesso, occupazione, detenzione – dichiarazione originaria – deve essere presentata ad IREN entro 90 giorni solari dalla data in cui insorge l'obbligo, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate e non consegua un diverso ammontare del tributo.
Per informazioni rivolgersi a IREN chiamando il seguente numero verde 800 969696 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00).
In alternativa recarsi allo sportello IREN competente per Casalgrande, che si trova a Scandiano in Via della Rocca 7/B. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
- Lunedì 8:30 – 13:30
- Martedì 8:30 – 13:00 e 14:30 – 17:30
- Mercoledì 8:30 – 13:30
- Giovedì 8:30 – 13:30 e 14:30 – 17:30
- Venerdì 8:30 – 13:30
Di seguito il link al sito web di IREN che contiene informazioni, aggiornamenti, calcoli, regolamenti, modulistica, FAQ, contatti per quanto riguarda i singoli comuni. Si precisa che è necessario selezionare la PROVINCIA e il COMUNE, per accedere alla sezione specifica.
Modalità di pagamento
Il pagamento della TARI deve essere eseguito presso gli uffici postali o presso gli sportelli bancari (senza addebito di commissioni) a mezzo del modello F24 semplificato allegato al prospetto di liquidazione del tributo inviato ai contribuenti.
Cosa serve
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].
Cosa si ottiene
La tassa rifiuti finanzia il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Tempi e scadenze
Le scadenze di pagamento sono due e sono uguali sia per le utenze domestiche (UD) sia per le utenze non domestiche (UND).
Le scadenze di pagamento sono: 30 giugno per la prima rata, 02 dicembre per la seconda rata.
Costi
Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.
Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.
Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [art. 1, comma 649, primo periodo, della legge n. 147 del 2013].
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2026, 14:43