Convivenza di fatto

Servizio attivo

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale che siano:

  • residenti nel Comune di Casalgrande, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;

La convivenza di fatto riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia,pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE.

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Come fare

La dichiarazione opportunamente compilata e sottoscritta da entrambi gli interessati, unitamente al documento di identità, può essere presentata nelle seguenti modalità:

  • Per via telematica, all'indirizzo e-mail anagrafe@comune.casalgrande.re.it
  • Personalmente all' Ufficio Anagrafe del Comune di Casalgrande
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Cosa serve

  • Modulo compilato
  • Documento d’identità
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Cosa si ottiene

La dichiarazione di convivenza di fatto

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Tempi e scadenze

La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa. Entro 45 giorni dalla richiesta, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di rigetto, la convivenza di fatto si considererà confermata. Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Casalgrande, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla dichiarazione di cambio residenza secondo le modalità già previste per tali procedure.

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Procedure collegate all'esito

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto:

  • Diritti I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  • Potere di rappresentanza Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone

Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

  • Diritti all'assegnazione della casa popolare Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
  • Impresa familiare Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno E' esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
  • Risarcimento del danno In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Disciplina dei rapporti patrimoniali di fatto
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
b) recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.

Cancellazione di una convivenza di fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate). Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione. La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente allo sportello anagrafe, muniti di un documento di identità.

Certificazione
L'anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

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Condizioni di servizio

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Contatti

Per la dichiarazione occorre prendere appuntamento : 0522998511

Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2024, 16:20

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