Attestazione di regolarità di soggiorno permanente

Servizio attivo

L'attestazione di regolarità di soggiorno permanente è un documento che certifica il diritto di soggiorno permanente in Italia per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono legalmente da almeno 5 anni continuativi sul territorio nazionale.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

  • ai cittadini stranieri che hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea che:

    hanno soggiornato legalmente in Italia da almeno 5 anni,

    hanno soggiornato in modo continuativo e legale per 5 anni in Italia, a condizione di non aver avuto assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi o di non essere oggetto di provvedimenti di espulsione dal territorio italiano.

    Questi cittadini possono presentare la richiesta per ottenere il rilascio dell'attestazione per sé stessi e per i propri figli minori e anche per un/una familiare, se soddisfa i requisiti del decreto legislativo 30/2007, dopo l'avvenuta iscrizione anagrafica presso il comune di residenza.

    Per persone familiari si intendono solo quelle previste dall’art.2 del Decreto legislativo 30/2007, cioè: 

    1. coniuge;
    2. partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, se la legislazione dello Stato membro ospitante equipara l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
    3. discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (vedi punto 2);
    4. ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
    5. il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.

     

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Descrizione

L'attestazione di regolarità di soggiorno permanente è un documento che certifica il diritto di soggiorno permanente in Italia nonché la regolarità della permanenza di un cittadino dell'Unione Europea dopo 5 anni di regolare soggiorno legale sul territorio nazionale (non necessariamente gli ultimi 5).

La continuità del soggiorno non è pregiudicata:

  • da assenze che non superino i 6 mesi all’anno;
  • da assenze per l’assolvimento di obblighi militari;
  • da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).

Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.

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Come fare

Attestazione di regolarità di soggiorno permanente;
Oltre ad essere residente a Casalgrande, il cittadino comunitario deve dimostrare di aver posseduto i seguenti requisiti di iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5):

  • Essere stato lavoratore subordinato o autonomo;
  • Pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore, ma in possesso delle risorse economiche e dell'assicurazione sanitaria.
  • Essere familiare a carico di un cittadino comunitario in possesso di attestato di soggiorno permanente. Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se:

    • Il lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia;
    • Il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
    • Il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni). Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in altro Stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dell'attività lavorativa se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio;
    • Il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
    • In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi: o Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni; o Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; o Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.
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Cosa serve

Per richiedere l'attestazione della regolarità di soggiorno occorre:

  • modulo di richiesta compilato
  • documento di identità valido per l'espatrio
  • documentazione inerente i motivi del soggiorno (sezione “documentazione aggiuntiva”)

Documentazione aggiuntiva: attestazione di regolarità di soggiorno permanente

  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purché il lavorate abbia mantenuto il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007);
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri), la documentazione che attesti la condizione di lavoratore del familiare e la DICHIARAZIONE DI VIVENZA A CARICO firmata dal familiare lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente;
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche e dell'assicurazione sanitaria.

NOTA BENE: il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare.

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Cosa si ottiene

Si ottiene l'Attestazione di regolarità di soggiorno permanente

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Tempi e scadenze

L'attestazione verrà rilasciata non appena saranno stati verificati i requisiti, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

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Costi

  • Il servizio prevede costi per il cittadino: 

    • per l'istanza (la richiesta) di rilascio dell'attestazione è previsto l'acquisto di nr. 1 marca da bollo da €.16,00 
    • per il rilascio dell'attestazione è previsto l'acquisto di nr. 1 marca da bollo da €.16,00 

    NOTA BENE:

    Se l’attestazione è richiesta contestualmente alla dichiarazione di residenza, è necessario acquistare solo nr. 1 marca da bollo da €.16,00 

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Più informazioni su

art. 14 D.Lgs. 6.2.2007 n. 30 - art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007

Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025, 17:58

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