Ordinanza n. 43 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, 6 aprile 2021
IN SINTESI
Misure di contenimento del contagio e di gestione casi Covid in ambito scolastico. Contact tracing
Dopo la segnalazione di un caso Covid-19 confermato, il Dipartimento di salute pubblica competente contatta il dirigente scolastico (o responsabile della struttura, oppure datore di lavoro) e il referente Covid, ed effettua l’indagine epidemiologica, verificando l’attuazione delle misure di prevenzione contenute negli appositi protocolli.
Per la ricerca dei contatti stretti andranno considerati i 2 giorni precedenti la data di effettuazione del tampone o di inizio dei sintomi del caso Covid-19.
Quarantena
La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso ed è previsto un tampone molecolare al quattordicesimo giorno. Se il contatto stretto rifiuta il tampone al quattordicesimo giorno, la quarantena viene prolungata fino al ventunesimo giorno dall’ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà senza test finale. La quarantena verrà disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato.
Riammissione a scuola di caso confermato
Il caso confermato Covid-19 rientra a scuola con un’attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato dopo un tampone molecolare con esito negativo eseguito al quattordicesimo giorno (se asintomatico da almeno 3 giorni) dalla comparsa della positività o dei sintomi.
Qualora il test molecolare al quattordicesimo giorno risulti positivo, la persona riprenderà la frequenza al ventunesimo giorno, se il tampone molecolare darà esito negativo.
Scuole primarie e secondarie di 1° e 2° secondo grado
Il Dipartimento di Sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe e il personale scolastico che hanno vissuto una presenza prolungata e una significativa interazione con il caso Covid-19 nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/ effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico.
Gli alunni della classe sono considerati tutti contatti stretti. I docenti, se hanno rispettato le misure anti-covid (mascherina e distanziamento), non sono individuati come contatti stretti: dovranno effettuare immediatamente un test molecolare di screening e, in attesa dell’esito dell’analisi, potranno recarsi al lavoro senza però avere contatti con la classe. Qualora l’esito risulti negativo potranno riprendere l’attività regolare.
Se il caso Covid coinvolge un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure (distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica) gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di screening (antigenico o molecolare) che verrà effettuato da parte dei sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica. Per tutti i contatti stretti individuati verrà emesso, da parte del Dipartimento, un provvedimento di quarantena.
Servizi educativi 0-3 e Scuole dell’infanzia
Nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia non è possibile evitare rapporti stretti poiché i piccoli non indossano mascherine e non sono adeguatamente distanziati fra loro, né con i docenti. Motivo per cui il Dipartimento di Sanità Pubblica individua come contatti stretti tutti i bambini compagni di sezione e il personale scolastico che per necessità abbia avuto presenza prolungata e in significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato. Per tutti i contatti stretti viene emesso, da parte del Dipartimento, un provvedimento di quarantena.
Sulla base delle informazioni raccolte attraverso l’indagine epidemiologica e degli esiti dei test effettuati, il Dipartimento di Sanità Pubblica potrà valutare se estendere lo screening con tamponi ad altre classi/sezioni della scuola e, dove necessario, richiedere un provvedimento di chiusura della stessa. Il Dipartimento potrà inoltre proporre in ambiti territoriali in cui vi sia evidenza di un’elevata circolazione del virus Sar-Cov-2 indagini a campione in ambito scolastico utilizzando test antigenici/molecolari. È già convocato il tavolo di monitoraggio sulle riaperture dei servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni) con enti gestori pubblici e privati e organizzazioni sindacali per valutare ulteriori indicazioni e misure specifiche di sostegno.
Vaccinazione antiCovid
Verrà assicurata la vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 al personale educativo, insegnante, ausiliario e ai collaboratori a vario titolo coinvolti nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, per consentire lo svolgimento delle attività nelle migliori condizioni di sicurezza. La vaccinazione potrà essere effettuata presso il proprio medico di medicina generale o dove il medico pratica l’attività vaccinale.
Per il personale scolastico che lavora in Emilia-Romagna ma non appartiene alla categoria degli assistiti dal Servizio sanitario regionale (non residenti senza scelta del medico) in sede di Commissione Salute nazionale si è condiviso che possano vaccinarsi comunque in regione presso i servizi sanitari territorialmente competenti, dopo aver segnalato la propria candidatura sul portale regionale https://salute.regione.emilia-romagna.it/prenotare-vaccinazione-anti-covid.
Anche se già vaccinati, tutti i lavoratori dovranno continuare a utilizzare rigorosamente i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio. Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle circolari del ministero della Salute, dev’essere considerata tale anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle autorità sanitarie.
Misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio
Parallelamente a tutto ciò, in ambito scolastico occorrerà mantenere ampia parte delle finestre aperte durante le lezioni (anche in relazione alle attuali favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora; svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento (è interdetto l’uso di spogliatoi interni). A questa disposizione fanno eccezione istituti a indirizzo sportivo: per lo svolgimento delle loro attività dovranno essere adottati specifici protocolli.
Non devono essere permessi assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e della ricreazione, e neppure lezioni di canto e di musica con utilizzo di strumenti a fiato. Anche in questo caso fanno eccezione istituti a indirizzo musicale (per lo svolgimento delle attività dovranno essere adottati specifici protocolli).