Le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, castagneti da frutto, tartufaie controllate e coltivate, pioppeti, impianti di arboricoltura da legno, terreni saldi e terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità.
I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.