NUOVA ORDINANZA SUGLI SPOSTAMENTI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che interviene sugli spostamenti possibili attraverso indicazioni in vigore da oggi, 7 maggio.
1) SECONDE CASE
Gli spostamenti per raggiungere le seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni o velivoli di proprietà per attività di manutenzione e riparazione, vengono dunque consentiti nell’intero territorio regionale e non più solo in quello provinciale. Per tutti, resta l’obbligo di rientro in giornata.
2) SPESA
La possibilità di muoversi in ambito regionale viene estesa anche agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o di necessità, come fare la spesa, quelle cioè indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio del 26 aprile (articoli 1, lettera a).
3) SPOSTAMENTI CON PERSONE CONVIVENTI
Inoltre, le visite ai congiunti e la stessa attività motoria e sportiva – oltre che gli stessi spostamenti per arrivare alle seconde case, camper e roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà, sempre e solo per le attività consentite – potranno avvenire anche insieme a persone conviventi, non solo individualmente.
4) ATTIVITA' SPORTIVA
Così come potranno avvenire in ambito regionale gli spostamenti per svolgere individualmente attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione), sempre rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
5) CIRCOLI SPORTIVI
L’ordinanza stabilisce poi che l’attività sportiva sia consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi se svolta in spazi all’aperto, purché consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti (un esempio su tutti, il tennis in campi appunto all’aperto). Viene però specificato che resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture in questione compreso quello di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
6) ATTIVITA' SPORTIVE ACQUATICHE INDIVIDUALI
E’ poi stabilito che l’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.