CORONAVIRUS: NUOVO DECRETO, ULTERIORI RESTRIZIONI

Attività commerciali, produttive e professionali. Ristorazione. Servizi sanitari e alla persona. Altri servizi

 


ORDINANZA REGIONALE 14 MARZO:

1. è sospesa qualunque prestazione programmabile e non urgente da parte della sanità privata. Così come quella pubblica, dovrà infatti concorrere alla gestione dell'emergenza in corso

2.Così come bar e ristoranti, anche tutte le attività di somministrazione e consumo sul posto o asporto sono sospese (esempio: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, ecc.). Per tutte queste attività resta la possibilità di consegna a domicilio.

3. Nei week end le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali restano chiusi ad eccezione di farmacie, parafarmacie e vendita di generi alimentari presenti all’interno (ma nei supermercati deve essere consentito l'accesso esclusivamente a queste attività).

4. I mercati sono sospesi tutti i giorni della settimana (senza distinzioni merceologiche, aa Casalgrande, per effetto dell'ordinanza del sindaco).

5. Restano consentite le attività di ristorazione all'interno delle strutture ricettive (hotel, alberghi, ecc.) esclusivamente per gli ospiti.

6. Restano chiusi gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza (possono accedervi coloro che svolgono lavori interni).

7. Laddove negozi di alimentari o tabaccherie o esercizi polifunzionali svolgano anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, queste ultime sono sospese.

8. La sospensione delle attività commerciali non si applica a quelle di servizi per la casa (idraulici, elettricisti, ecc.) e per i mezzi (meccanici, gommisti, ecc.).

DPCM 12 MARZO:

  • ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Fino al 25 marzo sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Elenco attività consentite (allegato 1 DPCM 11 marzo 2020)
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

  • SERVIZI DI RISTORAZIONE

Fino al 25 marzo sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

  • SERVIZI ALLA PERSONA

Fino al 25 marzo sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

  • ALTRI SERVIZI

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

  • ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROFESSIONALI

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
– sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
– assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
In relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

Allegati